12 Aprile
Il Garante della privacy dice un secco no alla raccolta di dati relativi ad i gusti ed alle abitudini dei telespettatori delle nuove forme di TV interattiva e pay TV che si stanno sempre più diffondendo in Italia, cioè via cavo, digitale terrestre, acquisto di prodotti e servizi (soprattutto di film e partite di calcio), altre forme di accesso condizionato, oltre che alle partecipazioni, ovviamente via tv, a televoti, sondaggi ed indagini di mercato. Il Provvedimento che stabilisce le misure necessarie per il trattamento dei dati di questi utenti, teso a garantirne a piano i diritti alla privacy, è stato emesso dall'Autority il 3 febbraio 2005 e per ora pubblicato sul sito della stessa il 7 marzo. Ad esso dovranno adeguarsi i vari gestori televisivi entro il prossimo 15 maggio. I due cardini fondamentali individuati dal Garante sono l'anonimato, per quanto possibile, dei dati relativi ad abbonati ed utenti e l'omissione di informazioni non strettamente necessarie, come ad esempio il titolo del film acquistato che non deve comparire nella fatturazione. Nel Provvedimento il Garante sottolinea che "non è lecito trattare dati personali relativi a tempi di connessione, visioni di programmi ed eventi, fasce orarie di utilizzazione del mezzo televisivo, interruzioni di ascolto, cambi di canale ed analisi del comportamento in presenza di spazi pubblicitari". Inoltre, esso mette l'accento sulla disinformazione diffusamente praticata dai gestori televisivi nei confronti degli abbonati, anche perché non si tiene conto che i fruitori dei nuovi servizi tv possano anche essere, nell'ambito della famiglia o di una comunità, persone diverse dal titolare del servizio stesso. Quindi, il Garante precisa che prima di ogni acquisto o altro tipo di rapporto interattivo debbano essere fornite informative chiare ed esaustive sull'uso dei dati che l'utente sta per trasmettere, anche tramite una schermata in video del tipo "Ecco come sono utilizzati i tuoi dati personali". Il monitoraggio e la profilatura degli abbonati sono assolutamente vietate senza il consenso esplicito dell'interessato e la stipula del contratto non può essere condizionata al rilascio del consenso stesso. Questo consenso, comunque, può essere anche espresso via telecomando, mentre se vengono trattati dati sensibili è necessario l'uso di una password personale. Per quanto riguarda il televoto, precisa infine il Garante; si deve usare una tecnica per separare il voto espresso dal nominativo di chi ha partecipato al sondaggio; stessa cosa dicasi per le ricerche di mercato ed altre ricerche campionarie, per le quali è espressamente vietata ogni eventuale comunicazione a terzi dei dati personali registrati.
[fonte: kataweb.it]